SENATO DELLA REPUBBLICA 83a SEDUTA PUBBLICA
Interrogazione di Salvatore Bonadonna
Senatore eletto di Rifondazione Comunista, Vice Presidente della Commissione Finanze e Tesoro del senato PRC-SE e responsabile del Dipartimento Mezzogiorno di Rifondazione Comunista – Sinistra Europea
Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico
Premesso che:
nell'ambito delle dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici, di cui alla legge 210/2001, gli enti incaricati della vendita inseriscono nell'offerta in prelazione inviata all'inquilino sia l'indicazione della banca a cui rivolgersi per l'erogazione del mutuo, sia il nominativo del notaio incaricato degli atti di compravendita e di mutuo;
tale suddivisione degli incarichi notarili deriva oltre che da esigenze pratiche di garantire la nomina di un professionista, dalla sottoscrizione, da parte degli enti, di convenzioni con i Consigli distrettuali del notariato che prevedevano la distribuzione degli incarichi tra i notai;
lo stesso Consiglio nazionale del notariato aveva provveduto a modificare il codice deontologico nella parte in cui si prevedeva che era comunque facoltà dell'acquirente scegliere il professionista inserendo l'obbligatorietà della designazione effettuata dal Consiglio;
tale disposizione veniva impugnata innanzi al TAR dell'Umbria che ne dichiarava l'illegittimità con conseguente annullamento della delibera del Consiglio nazionale del notariato n. 1/1258 del 10 maggio 2002;
il Consiglio di Stato, innanzi a cui era stata proposta l'impugnazione, ha confermato pienamente la decisione del TAR dell'Umbria;
alcuni enti previdenziali, adeguandosi a tali decisioni provvedevano a rogitare le compravendite per il tramite dei notai indicati dagli acquirenti, mentre altri enti, in particolare l'INPS, continuano a non accettare tali scelte degli acquirenti e ad incaricare i notai secondo le decisioni del Consiglio notarile del distretto;
in particolare l'INPS non consente agli inquilini di nominare un notaio di proprio gradimento per la compravendita mentre lo consente per il contratto di mutuo;
tale comportamento viene giustificato adducendo che l'ente ha sottoscritto una convenzione con il Consiglio del notariato di Roma che provvede alla distribuzione degli incarichi, per evitare fenomeni di concentrazione degli incarichi in capo a taluni professionisti;
nel caso in cui gli inquilini non aderiscano alla scelta operata nei modi di cui sopra, ma insistano per nominare personalmente il notaio, l'ente si rifiuta di fissare la data del rogito, nonché di trasmettere la documentazione dell'immobile per predisporre gli atti al professionista designato dagli acquirenti, ritardando così il processo di dismissione e causando inutili costi aggiuntivi agli inquilini acquirenti;
considerato che:
con il decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223, si è assicurata l'applicazione del principio, sancito dal diritto comunitario primario e derivato, di libera concorrenza e di libertà della circolazione delle persone e dei servizi, così garantendo agli utenti la massima libertà di scelta e di comparazione delle prestazioni offerte dai professionisti;
sono state altresì abolite le tariffe obbligatorie fisse o minime, mentre i notai incaricati dal Consiglio notarile applicano una tariffa predeterminata;
il 28 giugno 2006 il TAR del Lazio ha riconfermato che il provvedimento del Consiglio notarile che designa un notaio per una dismissione non impedisce al professionista incaricato dagli acquirenti di espletare il mandato ricevuto, fondando la propria decisione sulla base del Codice deontologico, alla cui stregua è rimessa alla volontà dell'acquirente la scelta in ordine al notaio cui affidare il rogito;
alla luce di quanto esposto si ravvisa la totale illegittimità del comportamento dell'INPS, nella misura in cui si rifiuta di stipulare gli atti di compravendita realizzati mediante il professionista designato dagli acquirenti, rifiutandosi altresì di fissare le date del rogito e di trasmettere la documentazione necessaria alla predisposizione degli atti,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della questione in analisi;
se, alla luce delle precedenti considerazioni, non ritengano opportuno assumere ulteriori informazioni in merito alla questione su riferita;
quali provvedimenti urgenti intendano adottare al fine di garantire la cessazione di tali comportamenti illegittimi e pregiudizievoli del diritto all'autodeterminazione del cittadino in ordine alla libera designazione del notaio di fiducia, sia per la compravendita che per l'eventuale contratto di mutuo da stipulare.