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INTERROGAZIONE a risposta scritta del 15 MAGGIO 2007 - 5 PER MILLE

SENATO DELLA REPUBBLICA 152a SEDUTA PUBBLICA
Interrogazione di

VALPIANA, RUSSO SPENA, BONADONNA, TECCE

Al Ministro dell'economia e delle finanze -

Premesso che:

i commi 337-340 dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266), hanno introdotto, attraverso l'istituto cosiddetto del “cinque per mille”, la previsione relativa alla possibilità per il cittadino-contribuente di vincolare il 5 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche al sostegno di enti che svolgono attività socialmente rilevanti ( non profit , ricerca scientifica e sanitaria);
relativamente all'anno di imposta 2006 (redditi 2005), il contribuente aveva avuto la facoltà di vincolare il 5 per mille della propria IRPEF a sostegno di una delle seguenti quattro categorie: 1) volontariato, Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e associazioni di promozione sociale (iscritte nei registri nazionale, regionale o provinciale), 2) attività sociali svolte dal Comune di residenza, 3) ricerca sanitaria, 4) ricerca scientifica o delle Università;
le suddette norme disponevano che tale facoltà potesse essere esercitata dal contribuente indicando nella dichiarazione dei redditi del 2006 il codice fiscale dell'ente che intendeva finanziare; laddove le modalità di iscrizione per gli enti e le modalità di ripartizione della quota sono state poi disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006;
dal punto di vista del cittadino, il 5 per mille rappresenta una forma di finanziamento delle organizzazioni non profit , delle Università e degli istituti di ricerca scientifica e sanitaria che, a differenza delle donazioni, non comporta maggiori oneri, in quanto all'organizzazione prescelta (con l'indicazione del codice fiscale nella dichiarazione dei redditi) è destinata direttamente una quota dell'IRPEF; di contro, nella prospettiva delle istituzioni statali, il 5 per mille rappresenta un provvedimento di spesa, in quanto vincola parte del gettito dell'imposta sui redditi alle finalità individuate dal contribuente;
oltre a rappresentare una nuova forma di finanziamento del terzo settore, l'istituto del 5 per mille rappresenta un esempio di opzione fiscale che garantisce al contribuente una sfera di sovranità grazie alla quale egli stesso può concorrere a decidere a chi destinare parte della ricchezza con cui contribuisce alle spese pubbliche, conformemente al principio costituzionale di cui all'art. 53, e ferma restando la riserva di legge in materia tributaria;
il 5 per mille assolve in tale maniera anche una rilevante funzione di responsabilizzazione del contribuente nell'individuazione degli enti che ritenga meritevoli di essere finanziati con le risorse pubbliche;
per tali ragioni il 5 mille rappresenta una norma di assoluta importanza per favorire il concorso dei cittadini nella scelta in ordine alla destinazione, sia pure parziale, delle risorse pubbliche, come dimostra anche il fatto che i commi dal 738 al 742 dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2007 hanno previsto la “stabilizzazione” dell'istituto;
tuttavia, le concrete modalità di implementazione delle norme relative al 5 per mille destano talune perplessità sotto il profilo della trasparenza dell'azione amministrativa e della corretta gestione dell'istituto, dal momento che non risulta ancora pubblicato l'elenco delle Onlus ammesse alla ripartizione del contributo, né che le stesse hanno mai ricevuto alcuna comunicazione in merito alla somma spettante a ciascuna di esse, nonostante siano destinatarie di una quota cospicua del gettito fiscale, come dimostrano le proiezioni elaborate dal “Sole-24 Ore” nello scorso dicembre 2006, secondo cui la quota 5 per mille dell'IRPEF, di circa 468 milioni di euro, sarebbe così suddivisa: 267 milioni al non profit ; 70 milioni ai Comuni; 70 milioni alla ricerca sanitaria; 61 milioni alla ricerca scientifica,

si chiede di sapere se si ritenga necessario:

fornire le informazioni relative alle previsioni in ordine ai tempi e alle modalità di pubblicazione dell'elenco degli enti destinatari della ripartizione della quota del 5 per mille per la dichiarazione 2006 (redditi 2005);
fornire le informazioni relative alle modalità e ai criteri di ammissione degli enti alla destinazione della quota del 5 per mille prevista in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
fornire le informazioni relative alla concreta suddivisione tra gli enti beneficiari delle somme sottoscritte dai contribuenti.

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