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| INTERROGAZIONE a risposta scritta del 30 MAGGIO 2007 - PERSONALE NON DIRIGENZIALE | ||
SENATO DELLA REPUBBLICA 158a SEDUTA PUBBLICA BONADONNA Ai Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e del lavoro e della previdenza sociale - Premesso che: la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” all'art.1, comma 519, dispone misure finanziarie per la stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge; tra le fattispecie determinate nell'articolo di cui sopra non sembrerebbero esservi i giornalisti e gli addetti stampa attualmente contrattualizzati con contratti di collaborazione da molti enti locali (Comuni, Province) e dalla pubblica amministrazione; l'attività di detti professionisti sembra ricadere non nella fattispecie contrattuale da essi stipulata, quanto in una vera e propria forma di lavoro giornalistico subordinato, in quanto sussistono quei requisiti che la Suprema Corte di Cassazione ha identificato come estremi della subordinazione quali: “requisiti della continuità della prestazione, della responsabilità di un servizio e del vincolo di dipendenza, e cioè qualora si sia in presenza dello svolgimento di un'attività non occasionale, rivolta ad assicurare le esigenze informative riguardanti uno specifico settore, della sistematica redazione di articoli su specifici argomenti e di rubriche, e della persistenza, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, dell'impegno di porre la propria opera a disposizione del datore di lavoro, in modo da essere sempre disponibile per soddisfarne le esigenze ed eseguirne le direttive”. (Cass. civ. Sez. lavoro, 6 marzo 2006, n. 4770), si chiede di sapere se, in sede di decreto attuativo dell'articolo 1, comma 519 della legge 26 dicembre 2006, n. 296, i Ministri in indirizzo intendano includere nelle figure da stabilizzare i giornalisti e gli addetti stampa, evitando pertanto un possibile comportamento discriminatorio che aprirebbe una notevole mole di contenzioso per gli enti locali e la pubblica amministrazione. |
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