SENATO DELLA REPUBBLICA 255a SEDUTA PUBBLICA
interrogazione a risposta orale
Di Mauro, detenuto Rebibbia condizioni gravi
RUSSO SPENA , BONADONNA
- Al Ministro della giustizia -
Premesso che:
il sig. A. Di Mauro si trova attualmente a scontare la pena in esecuzione di condanna definitiva, all'interno del carcere di Rebibbia, nuovo complesso, versando in condizioni psico-fisiche di assoluta gravità, tali da pregiudicarne in maniera anche irreversibile l'incolumità fisica;
nonostante l'evidente incompatibilità della condizione clinica del sig. Di Mauro con la vita inframuraria, al detenuto non è stata concessa sinora alcuna misura tale da tutelarne effettivamente il diritto alla salute, come in particolare sarebbe possibile attraverso il differimento dell'esecuzione della pena, ovvero mediante la detenzione domiciliare;
la mancata concessione di tali misure non può del resto fondarsi su ragioni inerenti alla pericolosità del detenuto, né su motivi di prevenzione speciale, dal momento che il sig. Di Mauro non solo non è stato condannato per alcuno dei reati ostativi alla concessione dei benefici penitenziari, ma ha anche dimostrato più volte di aver portato avanti con successo il percorso trattamentale e rieducativo cui l'esecuzione della pena detentiva deve tendere, per espresso disposto dell'art. 27, comma 3, della Costituzione;
l'avvenuto ravvedimento e il successo del percorso di risocializzazione e rieducativo compiuto dal sig. Di Mauro sono inequivocabilmente dimostrati dalla concessione al detenuto, da parte della magistratura di sorveglianza, di ben sei permessi premio, conclusisi con esito decisamente positivo;
tali circostanze dimostrano quindi, ancora una volta, come non sussistono ragioni ostative di alcun tipo alla concessione, al sig. Di Mauro, delle misure della detenzione domiciliare o del differimento dell'esecuzione della pena;
tali provvedimenti sarebbero, del resto, i soli idonei ad evitare che la condizione fisica del sig. Di Mauro peggiori in maniera irreversibile, pregiudicandone per sempre l'incolumità e l'integrità psicofisica, e compromettendone presumibilmente il proseguimento del percorso rieducativo;
la gravità delle condizioni in cui versa il sig. Di Mauro è stata più volte sottolineata dal Garante regionale dei diritti dei detenuti competente per territorio, il quale ha mostrato viva preoccupazione per i rischi suscettibili di derivare all'incolumità fisica del detenuto, in ragione dell'assenza di idonee misure di tutela;
considerato che:
l'art. 27, comma 3, della Costituzione, prevede che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato;
il trattamento penitenziario deve essere realizzato secondo modalità tali da garantire a ciascun detenuto il diritto inviolabile al rispetto della propria dignità, sancito dagli artt. 2 e 3 della Costituzione; dagli artt. 1 e 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000; dagli artt. 7 e 10 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1977; dall'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali del 1950; dagli artt. 1 e 5 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948; nonché dagli artt. 1, 2 e 3 della Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 1987, recante “Regole minime per il trattamento dei detenuti” e dall'art. 1 della Raccomandazione (2006)2 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa dell'11 gennaio 2006, sulle norme penitenziarie in ambito europeo;
il diritto alla salute, sancito dall'art. 32 della Costituzione, rappresenta un diritto inviolabile della persona umana, insuscettibile di limitazione alcuna ed idoneo a costituire un parametro di legittimità della stessa esecuzione della pena, che non può in alcuna misura svolgersi secondo modalità idonee a pregiudicare il diritto del detenuto alla salute ed alla salvaguardia della propria incolumità psico-fisica;
ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354, “il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona”, dovendo altresì essere attuato “secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti”,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della questione in oggetto, e se possa fornire ulteriori informazioni in merito;
se non ritenga necessario adottare i provvedimenti ritenuti opportuni, al fine di garantire la tutela della salute, della dignità, e dell'incolumità del sig. Di Mauro, nonché allo scopo di evitare che l'ulteriore permanenza nella struttura carceraria possa pregiudicarne irreparabilmente le condizioni cliniche generali.