SENATO DELLA REPUBBLICA 262a SEDUTA PUBBLICA
interrogazione a risposta scritta
Portabilità dei mutui
GRASSI , TECCE , BONADONNA , ALBONETTI
- Al Ministro dello sviluppo economico -
Premesso che:
il decreto-legge 7/2007, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, all'articolo 8 (Portabilità del mutuo, surrogazione) indica (al comma 1) che in caso di mutuo bancario, apertura di credito o di altri contratti di finanziamento bancario, la non esigibilità del credito o la pattuizione di un termine a favore del creditore non può precludere al debitore l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1202 del codice civile;
nell'ipotesi di surrogazione ai sensi del comma 1, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al credito surrogato. L'annotamento di surrogazione può essere richiesto al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata;
è nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione di cui al comma 1. La surrogazione per volontà del debitore di cui al sopraccitato articolo non comporta il venir meno dei benefici fiscali previsti per l'acquisto della prima casa;
considerato che:
a quasi un anno dall'approvazione della legge 40/2007 (Bersani bis ), la procedura di “portabilità del mutuo” è rimasta lettera morta; quasi nessuna banca si è adeguata a quelle indicazioni che sanciscono un principio importante per i cittadini;
ad oggi tutte le sostituzioni di mutuo vengono effettuate con la normale procedura di chiusura e cancellazione della vecchia ipoteca (a cura, però, della vecchia banca procedure, peraltro, particolarmente onerose) ed apertura di un nuovo mutuo e il conseguente passaggio per il nuovo atto di mutuo presso un notaio;
le banche non solo contravvengono ad una precisa disposizione di legge, ma ostacolano gravemente anche la mobilità dei mutui: maggiori sono gli ostacoli ai trasferimenti, minore è la competizione ed anche la perdita di clienti verso banche più competitive;
la recente crisi finanziaria dell'economia statunitense, in particolare dei cosiddetti mutui subprime, ha determinato conseguenze negative per l'economia europea, in particolare ha influito sui tassi di interesse bancari dei mutui casa a tasso variabile che, in molti casi, sono aumentati in maniera significativa, creando problemi soprattutto ai cittadini appartenenti a fasce sociali deboli che rischiano, in tal modo, la perdita della casa stessa,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per una rapida applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente sulla portabilità dei mutui a tutela dei cittadini che vogliono cercare condizioni migliori per il loro mutuo casa;
se intenda promuovere la costituzione di fondi che intervengano a favore dei cittadini i cui mutui abbiano avuto una crescita particolarmente onerosa dei tassi d'interesse del mutuo casa, tassi d'interesse molto superiore al tasso di riferimento, tutto ciò a tutela del diritto dei cittadini al risparmio ed alla prima casa;
se non ritenga utile definire forme di certificazione (da parte del Ministero dello sviluppo economico) dei prodotti bancari in cui siano presenti i “derivati” per garantire la massima trasparenza dei prodotti finanziari e in questo modo limitare i rischi per gli utenti, a partire dagli enti locali, che stipulano mutui, e di valutare l'utilità di efficaci forme di controllo nei confronti degli Istituti di credito sull'applicazione della normativa vigente